Le origini dell'E.N.P.A.L.S.
Gli interventi a tutela dei lavoratori dello spettacolo risalgono, anche se erogati in forma
ridotta e frammentaria, a periodi molto lontani. Già nel 1821, con un Regolamento approvato dal
Real Rescritto fu istituita a Napoli, nel Regno delle due Sicilie, una Cassa delle pensioni e
sovvenzioni dei professori giubilati addetti ai reali teatri. Le entrate della Cassa derivavano da
contribuzioni versate dal personale, dai proventi delle multe ad essi inflitte, da sovvenzioni
dello Stato e dall'incasso di due serate di beneficio del Real Teatro San Carlo. Le prestazioni
erogate dalla Cassa consistevano in un trattamento di giubilazione (pensione) anche reversibile
alle vedove dei dipendenti, in sovvenzioni una tantum alle famiglie dei dipendenti deceduti prima
di aver maturato l'anzianità minima richiesta per l'accesso al trattamento di giubilazione, in
sovvenzioni agli artisti divenuti inabili prima di avere maturato dieci anni di servizio e, infine,
nell'assistenza medica gratuita. Successivamente il Regno d'Italia, con provvedimenti del 1861 e
del 1897, recepì formalmente il Real Rescritto ed assicurò il funzionamento ed il finanziamento
della "Cassa Giubilati".
In epoca successiva, quando già i principi della mutualità si andavano affermando in leggi e
accordi collettivi, alcune particolari categorie di lavoratori dello spettacolo ottennero la
costituzione di Casse mutue di malattia a livello provinciale, caratterizzate dalla volontarietà
assicurativa e dalla contribuzione a totale carico degli iscritti. Queste Casse ebbero però
generalmente vita breve, a causa del ristretto numero di iscritti e dell'insufficienza delle
contribuzioni.
Miglior sorte ebbero invece le Casse Mutue Provinciali di Malattia, costituite in quasi tutto
il territorio nazionale, unificate poi nel 1932 con un accordo tra le Associazioni Sindacali
corporative degli industriali e dei lavoratori dello spettacolo. Fu così costituita la Cassa
Nazionale Assistenza e Previdenza degli Orchestrali, Bandisti, Corali e Tersicorei (Cassa O.B.C.T.)
che, oltre alle prestazioni per malattia, erogava assegni mensili di invalidità e vecchiaia in
favore degli iscritti i quali, per raggiungimento dell'età o per altre cause, fossero riconosciuti
permanentemente inabili allo svolgimento della professione. Il finanziamento della gestione era
assicurato dal trasferimento alla Cassa dei fondi delle disciolte Mutue Provinciali, nonché dalle
contribuzioni paritetiche versate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Queste ultime erano
riscosse dalla S.I.A.E. e accreditate su libretti personali dei lavoratori direttamente dalla parte
datoriale.
Il 30 novembre 1933 fu costituita, con finalità identiche a quella della Cassa O.B.C.T., la
Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli artisti lirici, drammatici, dell'operetta, rivista
e spettacoli viaggianti, così unificando le poche mutue costituite in precedenza tra gli
stessi.
Un ulteriore passo in avanti sulla via della tutela assicurativa nel mondo dello spettacolo
fu compiuto il 18 maggio 1934 con la costituzione della Cassa Nazionale Malattie del personale
addetto allo spettacolo (impiegati e operai); le prestazioni di invalidità e vecchiaia venivano
invece assicurate, per tali categorie di lavoratori, dal neonato I.N.P.S..
Con il contratto collettivo 28 agosto 1934 fu poi prevista l’unificazione delle tre Casse e
la costituzione della Cassa Nazionale di Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo
(C.N.A.L.S.), cui furono attribuiti i fondi delle tre Casse disciolte. Tra gli scopi istituzionali
fu confermato quello dell'assicurazione di invalidità e di vecchiaia che, erò, subì una sostanziale
modifica: non si provvedeva, infatti, all'erogazione di pensioni in senso stretto, ma di generiche
sovvenzioni al verificarsi del rischio assicurato.
L'E.N.P.A.L.S. dalla fondazione ai nostri giorni
Con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche,
con L. 29 novembre 1952, n. 2388 è stato istituito, in sostituzione della C.N.A.L.S., l'Ente
Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.), per la
gestione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore
dei lavoratori dello spettacolo.
Con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26 è stato regolato, altresì, l’ordinamento ed il funzionamento
dell’ENPALS.
Con l'emanazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 la tutela previdenziale del settore è
stata ulteriormente perfezionata, ed ha ricevuto una più definita caratterizzazione nel panorama
degli Enti previdenziali. Tale decreto ha, infatti, stabilito condizioni assicurative e
contributive di maggior favore per le categorie artistiche e tecniche dei lavoratori dello
spettacolo, in ragione della saltuarietà e brevità dell'attività lavorativa nonché della natura
delle retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori. In considerazione delle particolari
caratteristiche occupazionali di alcune categorie di lavoratori, l'ENPALS ha inoltre potuto erogare
la pensione di invalidità specifica e la pensione ai ballerini ed ai tersicorei.
Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della
tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno
1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è gestita dall'ENPALS
per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al
Bilancio dell'Ente medesimo. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori
e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa - con la L. 23 marzo 1981, n. 91 - a tutti
gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge,
"gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici che esercitano
l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline
regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali,
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal
C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".
La L. 366/1973 ha comportato, altresì, una modifica dell’ordinamento dell’ENPALS prevedendo
la costituzione, ad integrazione degli organi istituiti con il D.P.R. 26/1950, di un Comitato di
Vigilanza per il fondo calciatori e allenatori di calcio, la cui composizione è stata
successivamente integrata con rappresentanti dei professionisti sportivi, come previsto dalla L.
91/1981.
Più di recente, in linea con il processo di armonizzazione dei regimi previdenziali
sostitutivi intrapreso con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, ed in attuazione dei principi contenuti
nell'articolo 2, commi 22 e 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore delegato ha
provveduto ad armonizzare al regime generale dell'INPS sia il regime pensionistico dei lavoratori
dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182), sia quello per gli iscritti al Fondo pensioni per gli
sportivi professionisti, istituito presso tale Ente (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166).
Il processo di complessiva revisione del sistema pensionistico, tendeva, tuttavia, anche alla
razionalizzazione degli organismi operanti nel settore (con la concentrazione della previdenza
nell'INPS) ed innescava così una situazione di prolungata incertezza sulla stessa sopravvivenza
dell'ENPALS, con incidenze negative che si sono ripercosse sul suo assetto ordinativo. Con
l'articolo 57 della L. 17 maggio 1999, n. 144, veniva, infatti, approvata un’apposita delega, per
la fusione di enti con finalità e funzioni identiche o complementari. Il culmine della crisi sulle
sorti dell'ENPALS, può individuarsi in una nota ministeriale del 21 ottobre 1999 con la quale il
Ministero vigilante comunicava all'Ente la sua imminente soppressione.
L'inversione di tendenza rispetto a quest'ultimo orientamento, è intervenuta, a poca distanza
di tempo, con l'articolo 79 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) che ha
attribuito all'Ente la facoltà di proporre ai Ministeri vigilanti modifiche statutarie e dei
regolamenti, per adeguare la propria struttura rispetto all’obiettivo di recupero del lavoro
sommerso, in coerenza con i principi dettati dalla L. 88/1989 e del D.Lgs. 29/1993. Detta
iniziativa legislativa è stata pertanto coerentemente intesa quale conferma, sia pure implicita,
dell’esistenza in vita dell'Ente.
Nel quadro sopra delineato è venuto successivamente ad inserirsi l'articolo 43 della L. 27
dicembre 2002, n. 289. Detta norma "nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ENPALS al
regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003" ha statuito:
a) l'applicazione ai lavoratori dello spettacolo della stessa aliquota di finanziamento in
vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
b) la cessazione del contributo (c.d. di solidarietà) di cui all'articolo 25 della L. 28
febbraio 1986, n. 41;
c) l'estensione all’ENPALS della disciplina, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 479/1994,
sull'ordinamento dei grandi enti previdenziali con applicazione, relativamente agli organi,
dei criteri di composizione e nomina previsti per l'IPSEMA (Istituto di previdenza el settore
marittimo), salvo che per il "collegio dei revisori" (rectius: "dei sindaci"), la cui composizione
è stata mantenuta inalterata sino all’emanazione dell’articolo 7 quinquiesdecies del D.L. 31
gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, che ha apportato modifiche
sostanziali.
Lo stesso articolo 43 ha altresì introdotto ulteriori innovazioni, prevedendo - tra l'altro -
il periodico monitoraggio delle figure professionali dello spettacolo e dello sport, l'adeguamento
delle categorie dei soggetti assicurati e l'integrazione o la ridefinizione della distinzione in
gruppi dei lavoratori dello spettacolo (stabilita con decreto del Ministro del Lavoro 10 novembre
1997).
Le nuove disposizioni possono considerarsi quale rilevante sintomo di rafforzamento - anche
se operato ancora indirettamente - del ruolo autonomo dell'Ente, soprattutto con la ribadita
prosecuzione del percorso di progressiva omogeneizzazione del trattamento previdenziale di settore,
a quello generale e nella sua riconfermata gestione in capo all'Ente stesso.
Più di recente è sopravvenuto l'articolo 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, (Legge
finanziaria 2004), che ha introdotto ulteriori innovazioni, a decorrere dal 1° gennaio dello stesso
anno. Più in particolare i commi da 98 a 100, del predetto articolo 3, hanno dettato norme
sull'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e sul
relativo certificato di agibilità, aggiungendo un'altra categoria all'elenco originario, previsto
dal menzionato D.L.C.P.S. 708/1947.
Tali ultime disposizioni costituiscono ennesima conferma dell'orientamento legislativo volto
alla conservazione dell'ENPALS e sintomo di una precisa scelta istituzionale, di allargamento dei
suoi compiti.
Da ultimo una radicale revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata operata con
l'emanazione del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, in attuazione dell’articolo 43 della L. 27
dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che ha soppresso l’ormai vetusto e anacronistico
statuto previsto dal D.P.R. 26/1950. L'approvazione del D.P.R. 357/2003 ha ridefinito lo statuto
equiparando gli organi dell'ENPALS a quelli dei principali enti previdenziali.
Esso prevede, oltre alle disposizioni che regolano aspetti diversi, l'abrogazione del
precedente regolamento generale sull'ordinamento ed il funzionamento dell’Enpals (D.P.R. 26/1950) e
delle disposizioni sul Comitato di Vigilanza del Fondo autonomo, per il calcio e gli sportivi
professionisti, a suo tempo istituito con la L. 366/1973 ed integrato con la L. 91/1981.
L’ulteriore atto, in attuazione di quanto previsto dalla Legge finanziaria 2003 è
rappresentato dalla ricostituzione degli organi dell’ENPALS (C.d.A. e C.I.V.) che pone fine ad un’a
nnosa gestione commissariale che, con l’eccezione del periodo 1992-1996, risale addirittura al
lontano 1975.
Da ultimo, in attuazione dell’articolo 43 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, sono stati
emanati, in data 15 marzo 2005, due Decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù dei quali si è
provveduto rispettivamente ad adeguare le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente
presso l’ENPALS sulla scorta dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione
collettiva dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo ampliando, pertanto, l’elencazione
di cui all’art. 3, comma 1, del D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, e
ad integrare e ridefinire le categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo di cui al D.M. 10 novembre 1997, istituito presso l’ENPALS.
Allo stato attuale, non essendo state ancora definite le procedure attuative relative all’a
dozione dei provvedimenti di riorganizzazione e riordino previsti dal legislatore nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici non economici, l’ENPALS, al pari
degli altri enti previdenziali nazionali, opera in regime commissariale.
* * * * *
Dalla genesi storica riportata in breve sintesi appare in tutta evidenza l’opera di tutela
che l’ENPALS ha espresso in favore della popolazione protetta.
Oggi, grazie alla sensibilità nel cogliere gli aspetti più significativi dei tempi in cui si
muove, l’ENPALS è fortemente determinato a perseguire i più elevati standard qualitativi dei
servizi offerti ai propri assicurati attraverso un’organizzazione basata, da una parte, sull’a
dozione delle soluzioni tecnologiche più innovative disponibili sul mercato che siano funzionali ad
una maggiore fruibilità delle esigenze degli utenti (assicurati e imprese) e, dall’altra, sulla
volontà di corrispondere con efficacia le aspettative previdenziali di un mondo, quello dell’i
ndustria dello spettacolo e dello sport, caratterizzato da un mercato del lavoro fortemente
dinamico.