Home »Certificato di Agibilità: Modalità di richiesta
Infatti, allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese, è stata realizzata una nuova procedura telematica operativa 24 ore su 24 che consente di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della prestazione lavorativa, purchè vengano rispettati i termini di legge.
L'accesso alla procedura on-line avviene previo rilascio del Codice PIN (Personal Identification Number) che consente, mediante il Codice Fiscale, l'identificazione dell'utente abilitato in quanto registrato. Per i dettagli relativi al rilascio del PIN e all'individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica si rimanda alle nuove disposizioni dettate con le circolari nn. 12/2007 e 17/2007.
Nella compilazione della richiesta, da effetture in relazione alla singola
attività svolta, sarà necessario indicare i seguenti elementi: i lavoratori occupati, il
compenso previsto, le date di impegno.
In particolare, le
date di svolgimento della prestazione lavorativa devono essere indicate in
modo puntuale: nel caso in cui i giorni della prestazione lavorativa siano
contigui, sarà sufficiente precisare la data iniziale e finale della prestazione; altrimenti,
se le giornate lavorative non si susseguano tra loro, andranno specificate singolarmente.
Soltanto dopo avere verificato la conformità alle disposizioni normative vigenti l’Ente rilascia il certificato di agibilità. Infatti, all’atto della richiesta la procedura effettua un controllo sulla regolarità degli adempimenti contributivi dell’impresa richiedente e rilascia, solo in caso di assenza di debiti nei confronti dell’Enpals, il certificato di agibilità. Se sussistono debiti contributivi, la procedura non consente l’emissione del certificato, che potrà essere rilasciato solo a seguito della regolarizzazione (pagamento anche in forma rateale dell'importo dovuto o produzione di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari all’ammontare del debito) presentando preventivamente alle Sedi Enpals la documentazione comprovante la stessa regolarizzazione.
Le imprese che non siano in condizione di utilizzare le procedure telematiche potranno rivolgersi agli Uffici della SIAE presenti sul territorio nazionale, che svolgeranno gratuitamente le relative operazioni di acquisizione e trasmissione all'Enpals dei dati on-line. In tal caso, al fine di consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla legge per la richiesta del certificato di agibilità, le imprese sono inviatate a recarsi presso gli Uffici della SIAE con congruo anticipo rispetto ai termini di legge ed, in linea di massima, tre giorni lavorativi prima delle scadenze.
Dovrà essere richiesta on-line anche l'
agibilità in regime di esenzione contributiva rilasciata alle imprese straniere
(provenienti da Paesi comunitari o convenzionati) operanti in Italia, o al datore di lavoro
italiano che ingaggia lavoratori stranieri (provenienti da Stati UE o con i quali vigono appositi
accordi in materia previdenziale). In tal caso, i documenti esonerativi (mod. E101,
etc.) dovranno essere inviati, contestualmente alla richiesta del certificato, agli Uffici
Enpals o SIAE a mezzo fax o posta elettronica , unitamente ad una dichiarazione a firma
del legale rappresentante (il cui
fac-simile
è disponibile nell’apposita sezione “modulistica” del sito
www.enpals.it), che attesta la conformità di tali
documenti agli originali .
La richiesta del
certificato di agibilità a titolo gratuito non potrà essere effettuata in via
telematica, ma recandosi presso gli Uffici Enpals o SIAE con la documentazione (dichiarazioni
dell'organizzatore dello spettacolo e dei lavoratori attestanti la natura
sociale/benefica/solidaristica della manifestazione e la mancanza di qualsiasi forma di
compenso). In tal caso, se la richiesta è presentata all’Ufficio SIAE, il rilascio del
certificato sarà subordinato ad un processo di valutazione curato dalle competenti
Sedi Enpals.
Per una visione completa delle nuove disposizioni amministrative per la gestione del certificato di agibilità si rinvia alle circolari nn. 16 e 17 del 2007 che dettano la nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2008.