AGIBILITÀ: QUANDO RICHIEDERLA

La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

La nuova procedura telematica è operativa 24 ore su 24 e quindi consente all'impresa di inoltrare all'Ente la richiesta del certificato di agibilità in qualsiasi momento, sempre nel rispetto dei termini di legge.

La comunicazione delle variazioni dei dati contenuti nel certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha determinato la variazione medesima.

Eventuali variazioni da apportare dopo lo svolgimento della prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla prestazione, possono essere effettuate solo se dovute a causa di forza maggiore debitamente documentata.
In tal caso, l’impresa, all’atto della variazione è tenuta ad inoltrare la relativa documentazione, a mezzo telefax o posta elettronica, alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici SIAE, che ne accertanno la veridicità e fondatezza.

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